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CATEGORIE E TERRITORIO

CANTIERE E SOSTANZE PERICOLOSE

Nel 2020 il Regolamento (UE) 2020/1149 ha ristretto l’impiego degli Isocianati nella Comunità aggiungendo all’allegato XVII del REACH (Regolamento CE n° 1907/2006), la Restrizione n° 74 per l’impiego dei di-isocianati.

Con la Restrizione 74 dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i di-isocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di di-isocianati, considerati singolarmente e in una combinazione

  1. sia inferiore allo 0,1 % in peso,
  2. che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Pertanto, per l’eventuale utilizzo di prodotti contenenti DI-ISOCIANATI in percentuale in peso superiore al limite è necessario che gli utilizzatori industriali e professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei di-isocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (da alcuni identificato come Patentino di Isocianati).

Fermo restando l’invito a dismettere l’impiego di sostanze la cui produzione è ormai vietata dal 24 febbraio 2022, proprio perché pericolose per la salute in maniera irreversibile,

si ricorda che l’obbligo di specifica formazione e relativa certificazione delle competenze per gli utilizzatori dei prodotti contenenti “diisocianati” era da assolversi entro il 24 agosto 2023.

DOVE SONO CONTENUTI I DI-ISOCIANATI?

Tra i molti prodotti che possono contenere di isocianati si annoverano i composti poliuretanici, in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture, utilizzati in carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, e altri prodotti a base poliuretanica), settore del mobile (imbottiture), automotive, packaging, etc.

E’ coinvolto in quest’obbligo chiunque operi con sostanze il cui contenuto di di-isocianato supera lo 0,1%. Quindi si evidenzia una particolare attenzione alle attività dei Settori:

COSTRUZIONI, IMPIANTI, LEGNO-ARREDO, AUTORIPARAZIONE

 

RISCHIO RADON, LE AZIONE AD OGGI MESSE IN CAMPO

Il radon è un gas molto insidioso perché invisibile, incolore ed insapore e può provocare danni irreversibili ai polmoni nelle persone che ne inalano grossi volumi. L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che in Italia il numero di casi di tumore polmonare dovuti all’esposizione al radon è compreso tar 1.000 e 5.500 per ogni anno contro un totale di circa 31.000 tumori polmonari per anno causato dal fumo del tabacco.

Il radon circola all’interno delle strutture grazie a piccole differenze di pressione e penetra attraverso le solette in calcestruzzo contro terra, creando un ambiente pericoloso per gli occupanti.

Il 27 agosto del 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.101, che regolamenta la protezione dal radon, sia nelle abitazioni che in ambienti di lavoro, e stabilisce livelli di riferimento in termini di valore medio annuo della sua concentrazione in aria anche per le future progettazioni.

Per attenuare il problema occorre adottare dei provvedimenti come, ad esempio, la depressurizzazione dei terreni o l’inserimento di una barriera anti-radon tra fondazioni e soletta in calcestruzzo. Se questi provvedimenti non sono stati adottati occorre procedere alla bonifica dell’ambiente attraverso due tecniche: ricambio d’aria mediante apertura di porte e finestre negli edifici oppure applicazione di una barriera anti radon sul pavimento esistente seguita da un getto in calcestruzzo per il nuovo pavimento al fine di ridurre la quantità di radon che risale dal terreno. 

La misura della concentrazione di radon nella propria abitazione o nel proprio luogo di lavoro per mezzo di piccoli ed economici strumenti di misura è l’unico modo con cui è possibile valutare effettivamente il rischio associato all’esposizione al radon.

Esistono comunque le “mappe” di concentrazione radon che rappresentano uno strumento utile per identificare le zone nelle quali è più alta la probabilità di trovare edifici con elevate concentrazioni di radon, ma rappresentano un’indicazione del tutto sommaria

(Ad esempio: https://www.radongas.eu/testi-informativi-approfondimento-sul-radon/mappe-della-concentrazione-del-radon-nelle-regioni-italiane/)

Il 13 giugno 2023 è stato pubblicato il D.L. n. 69, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”: all’articolo 7 del suddetto decreto viene introdotta l’istituzione di un fondo per l’individuazione delle aree prioritarie, attraverso la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, mentre all’articolo 8 si cita l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell’aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

AMIANTO: NUOVE NORME UE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Lo scorso 27 giugno, il Consiglio dell’UE ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo per rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto. Nonostante sia vietato nell’UE da quasi vent’anni, l’amianto costituisce ancora una minaccia per la salute dei lavoratori a causa della sua presenza negli edifici più vecchi.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici.

Linee principali dell’accordo

Più specificamente è stato concordato sull’uso di un cosiddetto “modello duale” per i valori limite di esposizione professionale (OELV).

In un primo momento i datori di lavoro dovranno ridurre l’OELV dall’attuale 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm³ senza alcun periodo di transizione (cioè al massimo 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva).

Dopo 6 anni, gli Stati membri dovranno utilizzare una tecnologia più moderna ed efficace per rilevare le fibre, ovvero la microscopia elettronica.

Dovranno quindi scegliere tra:

  • utilizzare un OELV ancora più basso di 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, oppure
  • mantenere lo 0,01 OELV ma includendo le fibre sottili.

In base alle nuove norme, le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto saranno tenute a ottenere autorizzazioni dalle autorità nazionali. I datori di lavoro dovranno inoltre adottare misure per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale relativo all’amianto. A tal fine possono, ad esempio, ottenere informazioni dai proprietari dell’edificio o da altri datori di lavoro, oppure consultare altre pertinenti fonti di informazione, come i registri.

Gli Stati membri dovranno tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali legate all’amianto diagnosticate da un medico.

Le nuove norme stabiliranno anche un elenco di mezzi per evitare l’esposizione, come l’uso appropriato di dispositivi di protezione personale e respiratoria, la pulizia sicura degli indumenti, una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

Le prossime tappe

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE saranno chiamati ad approvare l’accordo raggiunto con il Parlamento in una prossima riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER). Il testo della direttiva sarà quindi sottoposto a revisione giuridica e linguistica prima di essere adottato dai ministri in una prossima riunione del Consiglio.

Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri disporranno di due anni per introdurre il nuovo livello massimo di esposizione di 0,01 f/cm³ e di sei anni per introdurre la microscopia elettronica al fine di misurare i livelli di amianto sul luogo di lavoro.

(Rif. www.anaepa.it)


A cura di Federica Colombini